(a cura dell'avvocato di fiducia della Harley Davidson Savona)
Avvocato Fabrizio Vincenzi
Savona - via Guidobono n. 8/2 tel. 019/8402210 telefax 019/8403546
Alassio - v.le Hanbury n. 208 tel. 0182/648099 telefax 0182/649714
studiovincenzi@virgilio.it
APRILE - MAGGIO 2007
Cari amici di avventura,eccoci nuovamente insieme...
Dopo Saint Tropez (bellissimo raduno, sole caldissimo, ottima musica, soprattutto i Queen Fire),
a Voi tutti un po' di news........
(Prossimo appuntamento......... il 2° Nando Tour ....)
Ciao!!! Fabrizio!
1)
Per chi partecipa a ' sti incontri da figli del sole........
La sola partecipazione ad un raduno hippy non autorizzato, non legittima il provvedimento di rimpatrio
con foglio di via obbligatorio .
L'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti del cittadino
per il solo fatto della sua partecipazione ad un raduno hippy non autorizzato, si deve considerare
sproporzionata qualora non vi sia alcuna contestazione specifica al soggetto in questione e quindi
non si denoti alcuna condotta penalmente rilevante.(Consiglio di Stato Sentenza, Sez. VI, 29/03/2007, n. 1459)
2)
Per chi tenta un recupero in extremis.....
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 12425/2007) ha stabilito che strappare
un bacio alla ex per tentare di riconquistarla può essere considerato un reato. Osservano infatti i
Giudici di Piazza Cavour che "nella nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., si devono
includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone
erogene su persona non consenziente" e che "è infatti, pacifico che la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p.
ricomprende - se connotata da violenza - qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicito
attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre
in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso il soddisfacimento dell'istinto
sessuale dell'agente". I Giudici precisano poi che "il riferimento al sesso non deve limitarsi alle
zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e
sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale" e che, pertanto "tra gli atti
suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompresso anche il mero sfioramento con le labbra
sul viso altrui per dare un bacio, allorché l'atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da
sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo". Con questa sentenza la Corte ha
confermato la condanna ad un anno e due mesi inflitta dalla Corte di Appello di Venezia ad un giovane
lasciato dalla fidanzata che, non rassegnato, le aveva estorto un bacio sulla bocca.
3)
Vita ricca ? L'ex moglie può ottenere più soldi.....(Cari separati e/o divorziati occhio a comperare moto costose....)
Per chi conduce una vita all'insegna del lusso c'è il rischio di dover aumentare l'assegno di
mantenimento per la ex consorte. E non solo!
Se lei ne fa richiesta, può anche far controllare le capacità economiche del marito. E' quanto
afferma la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9915/2007) che, accogliendo il
ricorso di una signora della Capitale ha sottolineato che i Giudici nel determinare la misura
dell'assegno di mantenimento non debbono limitarsi a considerare il reddito del coniuge che
deve provvedere al versamento del mantenimento stesso ma devono prendere in considerazione
anche la circostanza che il consorte abbia condotto durante il matrimonio una vita particolarmente
lussuosa. Non soddisfatta di un assegno mensile di euro 2.500 precedentemente riconosciutogli
dalla Corte d'Appello di Roma (somma questa che si aggiungeva a un mantenimento di euro 1.000 per i figli minorenni),
l'intraprendente consorte si era rivolta ai Giudici di Piazza Cavour che le hanno dato ragione evidenziando
che il Giudice del rinvio "non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato)
emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di
ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato,
suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente
patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso".
La donna aveva infatti evidenziato le lussuose abitudini vacanziere del marito di cui i Giudici
di merito non avevano tenuto conto. I Giudici della Corte hanno infine affermato che nella fattispecie
è necessario "in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti,
anche attraverso indagini di polizia tributaria, rivolti a un pieno accerta,mento delle risorse
economiche dell'onerato". Accertamenti che "si rendono necessari in ordine alla determinazione
dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori".
4)
Per chi subisce danni a causa della strada mal tenuta......
Torna all'attenzione della Corte di Cassazione la questione relativa a "se, deducendosi da parte
dell'utente della strada, una richiesta di risarcimento dei danni determinati da una situazione di pericolosità
esistente nella strada, per la presenza di buche o dì trabocchetti o di qualsiasi altra situazione di rischio
per la sicurezza, si debba far capo alla norma speciale che aggrava la responsabilità del soggetto agente cui
si imputa il danno (nella specie il Comune, custode del demanio stradale comunale) o se invece si possa far
capo alla norma generale del neminem laedere e privilegiare la presenza della insidia o del trabocchetto,
secondo le note della imprevedibilità (nota soggettiva che attiene alla conoscenza del pericolo) o della
imprevedibilità (nota oggettiva del rischio come fattore determinante dell'incidente)". I giudici di legittimità,
terza sezione civile, chiamati a pronunciarsi in merito alla responsabilità del Comune di Roma per le lesioni
subite da un motociclista, finito su una buca presente lungo il manto stradale, hanno condiviso (Sent. 4962/2007)
la decisione ultima della Cassazione (Sent. 15383/06) che ha posto in evidenza due importanti punti sistematici,
di intepretazione e di adattamento, ovvero: "a) il primo punto, sistematico interpretativo, definisce la natura
oggettiva della responsabilità imputata al custode ai sensi dell'articolo 2051, in relazione al danno ingiusto
derivato dalla cosa in custodia. Tale interpretazione non urta contro la ricostruzione unitaria della fattispecie
dell'illecito civile, ma evidenzia un orientamento più favorevole alla vittima, che aggrava l'onere probatorio
del soggetto agente (il custode) consentendo, come causa di esonero, la rigorosa prova del caso fortuito. Il
caso fortuito rompe infatti il nesso di causalità, mentre non incide sulla imputabilità soggettiva, che nella
colpa oggettiva è presunta. b) il secondo punto, sempre sistematico interpretativo, concerne la precisazione
concettuale del custode, come titolare del potere di custodia (di diritto ma anche come disponibilità di fatto), ed è potere funzionale, potere esigibile, ma tale funzione ed
esigibilità deve essere valutata in concreto, e non tradursi in un principio astratto di esenzione di una
parte forte (concessionario di autostrada, ente pubblico territoriale con gestione della rete stradale di
appartenenza, o di altro servizio pubblico o di bene demaniale). Questo potere di accertamento della qualità
e quantità di custodia, appartiene alla cognizione del giudice che deve applicare la norma ed il suo ambito,
senza creare posizioni di vantaggio per la parte danneggiante, ma secondo un prudente apprezzamento delle
circostanze e tenendo conto che la norma pone un rilevante onere della prova a carico della parte che
risponde della responsabilità oggettiva".
5)
Lo dico sempre che bere troppo è causa di guai...
La prima sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n.sentenza 9149/2007) ha stabilito che una
condanna per reati relativi alla prevenzione dell'alcolismo preclude la possibilità di essere iscritti
nel registro degli esercenti del commercio per aprire una attività di ristorazione. L'iscrizione al Rec
era stata già negata dalla Corte d'appello proprio in relazione all'accertamento di un "precedente penale
per ubriachezza". Rivolgendosi alla cassazione l'uomo aveva sostenuto che i giudici di merito non avevano
tenuto conto del fatto che l'art. 688 del c.p., (che punisce appunto l'ubriachezza), e' stato depenalizzato.
I Giudici della Corte hanno respinto il ricorso precisando che la legge 287/1991 (Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) esclude che "possa ottenere l'iscrizione
nel registro degli esercenti colui che abbia riportato una condanna per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo".
Ciò che rileva ai fini dell'iscrizione, spiega la Corte "e' il fatto che il richiedente abbia riportato
condanna per quel reato. E l'esistenza della condanna e' liberamente valutata dal giudice civile o
amministrativo senza che la decisione penale possa in alcun modo vincolarlo". Per questo "fin quando
non venga revocata, la decisione penale di condanna sopravvive all'abolizione del reato per il quale
fu adottata. E tale sopravvivenza e' di per se' sufficiente a giustificare il diniego dell'iscrizione
nel registro degli esercenti, per il quale rileva solo l'esistenza della condanna, indipendente da
ogni considerazione per l'esistenza e la rilevanza giuridica del fatti oer il quale quella condanna fu pronunciata".
6)
In coda per il parcheggio? No (!!!!) alla multa se si è senza cinture!
Se ci si trova al volante senza cinture mentre si è in fila per parcheggiare, non è ammessa contravvenzione.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (Seconda sezione civile, Sentenza n. 9674/2007) ribaltando
una precedente decisione del Giudice di Pace di Cesena che aveva convalidato la multa irrogata ad un
automobilista per il mancato uso delle cinture.
Nella circostanza l'autovettura si trovava in coda "in attesa di poter accedere ad un parcheggio
quando si fossero liberati dei posti".
I giudici della Corte hanno spiegato che quando una autovettura non si trova "in moto continuo
sia pur lento ne' con sollecite riprese della marcia, ne' ancora, in presenza di altri veicoli
in marcia" che potrebbero "determinare un urto pericoloso", la sanzione prevista dal codice della
srada (art. 172) "non puo' trovare applicazione, non ricorrendo i presupposti oggettivi voluti dalla
sua ratio interpretata secondo logica".
Sta di fatto, argomenta la Corte, che la norma è "posta a tutela della sicurezza degli occupanti
del veicolo in previsione d'eventuale collisione od uscita in strada o brusca frenata o altri eventi
comunque tali da determinare un repentino spostamento del corpo dei detti occupanti e un urto dello
stesso all'interno della vettura o una fuoriuscita dell'abitacolo". Proprio per questo l'Art. 172
"ha la sua ratio nel prefigurare situazioni nelle quali il movimento del veicolo nel quale si trovano
i soggetti tutelandi, o anche di altri veicoli circolanti, possa determinare gli eventi alla cui
prevenzione e' intesa". Se pertanto la situzione di fatto è tale da escludere il possibile verificarsi
di tali eventi come quando l'auto è in fila in attesa di trovare parcheggio si puo' fare a meno delle
cinture di sicurezza.
7)
A proposito di multe..Non fate tutto da soli...meglio un ricorso..
Mai opporsi alle multe. Bastano le parole per rischiare il carcere, avverte la Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione, con la concessione delle
attenuanti generiche, ad un 30enne della provincia di Roma per essersi rivolto alla vigilessa Monica B.
che gli stava notificando una contravvenzione per violazione del Codice della strada dicendole: "Famme
la multa e poi te sistemo io a te". Per la Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso
di Massimiliano T., il tentativo messo in atto per opporsi alla multa non puo' essere considerato
espressione di "atteggiamento parolaio" proprio di chi, vedendo il vigile, tenta tutto il possibile
per risparmiarsela. Anzi, "a prescindere dai riflessi personali sulla persona del destinatario",
un'opposizione anche solo verbale "ha contenuto oggettivamente idoneo a rappresentare una ragionevole
portata intimidatoria". Gia' la Corte d'appello di Roma, nell'aprile del 2006, allineandosi alla
decisione del Tribunale monocratico di Velletri, aveva inflitto a Massimiliano T. la condanna a
quattro mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Invano l'automobilista
si e' opposto in Cassazione, sostenendo che le espressioni rivolte alla vigilessa non erano proprie
di un "atteggiamento parolaio e genericamente minaccioso". E che, insomma, mancava l'"elemento
oggettivo" del reato punito dall'art. 337 del c.p. La Sesta sezione penale, sentenza 14659, ha
bocciato la protesta dell'uomo sostenendo che, indipendentemente da come una frase del genere
possa essere interpretata da chi sta stilando il verbale di multa, il tentare di opporsi anche
a parole ha in se' una "ragionevole portata intimidatoria, direttamente collegata al compimento
dell'atto di ufficio o servizio del pubblico ufficiale e quindi niente affatto equivocabile in
punto di reale finalita' realizzatrice di condotta positiva di resistenza a pubblico ufficiale".
Da qui l'inammissibilita' del ricorso di Massimiliano T. e la conseguente condanna al pagamento
di mille euro alla cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.