(a cura dell'avvocato di fiducia della Harley Davidson Savona)
Avvocato Fabrizio Vincenzi
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GENNAIO 2007
Cari Amici, finalmente ci ritroviamo......
Non Vi avevo abbandonato, ma vuoi i preparativi per l'Hog Inverno (magnifico come sempre....), vuoi
la cena di Natale, vuoi le festività di fine anno....ed infine mettiamoci anche un po' di lavoro........
ecco che la Ns. rubrica ne ha subito le conseguenze: Vi confermo e Vi prometto però che per i prossimi
mesi non vi saranno più ritardi!
Pertanto, nell'augurare a Voi Tutti un sereno 2007, passiamo alla lettura di qualche interessante
decisione giurisprudenziale.
Come vedrete, le argomentazioni trattate non riguardano solo il mondo delle due ruote, ma anche
situazioni che, ahimè, capitando non di rado....
Salutissimi..................
1)
Chi si sottrae a questo dovere sentito come ''fastidioso'' rischia fino ad un anno di reclusione,
oltre ad una multa. A scoraggiare la cattive abitudini dei cosidetti 'pirati' della strada e' la
Corte di Cassazione che ha confermato la condanna penale nei confronti di un automobilista 28enne,
Gaetano F. per il reato di omissione di soccorso perche', ''sceso dalla propria autovettura e
limitatosi a constatare i danni provocati dalla sua autovettura dal tamponamento di quella che
lo precedeva, immediatamente dopo si dileguava senza averne giustificazione dal luogo del sinistro,
in tal modo dando la prova che la fuga sia stata voluta per sottrarsi al dovere, ritenuto
fastidioso, di prestare l'assistenza occorrente alle vittime dell'incidente''. Per la Cassazione,
e' ''irrilevante'' ai fini della responsabilita' ''che le lesioni patite dalle vittime dell'incidente
siano gravi o lievi'', l'automobilista deve comunque fermarsi e ha l'obbligo di ''prestare
assistenza'' in caso vi siano ''persone ferite''. La Quarta sezione penale (sentenza 41962)
ricorda che ''l'inottemperanza all'obbligo di fermarsi e' punita con la sanzione amministrativa
in caso di incidente con danno alle sole cose e con quella penale della reclusione fino a quattro
mesi in caso di incidente con danno alle persone''. In questo caso specifico, poi, annota la
Suprema Corte, ''se il conducente si e' dato alla fuga la norma contempla la possibilita'
dell'arresto in flagranza nonche' la sanzione accessoria della sospensione della patente;
la sanzione penale e' piu' grave per chi non ottempera all'obbligo di prestar assistenza.
2)
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24673/2006) ha stabilito che
la notifica al trasgressore della multa per violazione delle norme del Codice della Strada
effettuata a mezzo servizio postale al vecchio indirizzo di residenza risultante dagli archivi
non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, quando l'interessato (che non l'ha ritirata)
abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica. Con questa
decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che nel caso in cui il cittadino abbia
diligentemente comunicato la variazione anagrafica, gli effetti negativi di una notifica
effettuata al vecchio indirizzo "non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente
ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell'aggiornamento
dei relativi archivi per l'inefficienza della pubblica amministrazione".
3)
Integra il reato di cui all'articolo 609 bis c.p. la condotta dell'imputato che abbia baciato
ripetutamente una ragazza, agendo in maniera repentina e quindi senza accertarsi del consenso
della destinataria ed anzi prevenendone la manifestazione di dissenso.
(Giuseppe Amato, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma)
4)
Il condomino esaspera? Lo si puo' insultare tranquillamente, anche ''a distanza di tempo'':
la sua reazione sara' classificata come risposta ad una ''provocazione''. La legittimazione
alle offese al condomino maleducato arrivano dalla Corte di Cassazione, che ha annullato la
condanna a 250 euro di multa per ingiuria continuata a Giovanna D.L., una donna di Lanciano che,
esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra che veniva ''lasciato libero di fare i
suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando in tal modo la biancheria dell'imputata stesa ad asciugare'',
a distanza di tempo era salita dai condomini e gliene aveva dette quattro. Immediata la denuncia di
Stefano e Antonella D.B., ai quali il Giudice di pace di Lanciano, nel maggio 2005, aveva dato
ragione multando Giovanna per ingiuria continuata. Il caso e' finito inCassazione su ricorso
della donna, la quale sosteneva di avere agito dietro provocazione per ''fatto ingiusto altrui''.
La Quinta sezione penale ha giudicato il ricorso ''fondato'' e ha cancellato la multa ''per essere
l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p.''. Scrivono gli 'ermellini' nella sentenza
36084 che ''sussiste l'esimente quando la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto
altrui mentre, ai fini della configurazione della circostanza attenuante comune, non occorre che la
reazione sia immediata, ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti
ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante''.
Nel caso in questione, da inserirsi tra le ''forti tensioni esistenti tra condomini'', i supremi
giudici affermano che la donna non poteva essere punita per avere reagito in risposta della ''
condotta negligente delle persone offese che lasciavano il loro cane libero di fare i suoi bisogni
in balcone e di sporcare la sottostante biancheria dell'imputata, determinandone la pur scomposta
reazione verbale'', comunque giustificabile.
5)
Gare in velocita', scatta l'obbligo della confisca dell'auto. Lo sottolinea la Corte di Cassazione
con una sentenza nella quale ha confermato la legittimita' della decisione di confiscare il veicolo
ad un 27enne torinese, Emanuele F., che aveva ''gareggiato in velocita', alla guida di un'auto
vettura con i9 conducenti dio altri veicoli a motori''. Una misura obbligatoria data la ''pericolosita'
della disponibilita''' di un veicolo impiegato per una gara di velocita'. Inutilmente il giovane si
e' rivolto alla Cassazione contro la decisione del Tribunale di Torino del dicembre 2005, rilevando
che lo stesso giudice, nei confronti degli altri coimputati, non aveva disposto la confisca del
mezzo con palese disparita' di trattamento. La quarta sezione penale ha respinto il ricorso
rilevando che la nuova norma contemplata nella legge 214 del 2003 ''ha introdotto una fattispecie
incriminatrice piu' grave di quella precedente non solo perche' la pena e' stata aumentata ma
altresi' per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto''. In ogni caso,
sottolineano ancora gli 'ermellini' nella sentenza 38017, ''anche a voler ritenere che la confisca
fosse da giudicare facoltativa, il giudice di merito ha implicitamente motivato sulla pericolosita'
della disponibilita' dell'autovettura impiegata per una gara di velocita'''. Da qui il rigetto del
ricorso di Emanuele. F. condannato pure al pagamento delle spese processuali.
6)
Cassazione: moglie non si spia, neanche per raccogliere prova tradimento
La moglie non si deve mai spiare, nemmeno se questo serve per raccogliere le prove del tradimento
della consorte utili alla causa di separazione. Lo sottolinea la Corte di Cassazione che ha accolto,
ai soli fini civili, il ricorso di Giuliana G., in via di separazione dal marito Francesco C.,
che veniva pedinata ''continuamente anche in ore notturne dal marito, persino nei momenti in
cui i figli stavano con lui''. La moglie aveva cosi' denunciato il marito per molestie ma la
Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, nel marzo del 2006
assolveva l'uomo ''perche' il fatto non sussiste'', anzi sottolineando che lo aveva fatto
per ''assicurare la cura dei figli minorenni''. Per la Suprema Corte (sentenza 37765),
che ha accolto il ricorso della moglie costituitasi parte civile, ''la pendenza di un
processo di separazione tra coniugi non consente certamente al marito di comportarsi in
modo vessatorio o petulante nei confronti del coniuge, nemmeno quando siano presenti figli minori''.
(in altre parole, cornuti e mazziati...)
Ciao!!! alla prossima!!!!