2) In materia di danni ricorda che :
Il conducente di un veicolo a motore, il quale perda olio che si riversi sul manto stradale,
non può limitarsi a cospargere di segatura la macchia di olio ed allontanarsi, ma deve adottare
tutte le precauzioni (prime fra tutte, la segnalazione del pericolo mediante il "triangolo") per
evitare rischi agli altri utenti della strada (nella specie, il tribunale ha ritenuto responsabile
esclusivo dei danni subiti da un motociclista, scivolato su una macchia d'olio, il conducente del
camion dal quale era fuoriuscito il liquido) (Trib. Roma, 20/12/1999).
3) Se hai alzato il gomito (o peggio) ricorda che:
Qualora venga accertata la guida in stato di ebbrezza, del tutto occasionale, a carico di
persona incensurata e che si sia consumata per pochi metri, va pronunziata sentenza di non
doversi procedere per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000
(Giudice di pace Ovada, 23/04/2003).
Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato
nei modi previsti dall'art. 187, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285).
Deve escludersi pertanto la possibilità che lo stato di alterazione possa essere desunto da
elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza,
in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione
ed alla quantificazione delle sostanze.
(Nell'occasione la Corte ha precisato che la presenza di
comportamenti sintomatici dà all'organo accertatore la facoltà di accompagnare il conducente
presso le strutture sanitarie previste dallo stesso articolo del codice della strada) (
Cass. pen., sez. IV, 15/01/2003, n.7339).
È configurabile il reato previsto dall'art. 186, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
(cod. strad.) nel caso dell'agente (ovvero colui che agisce n.d.r.) che, in stato di ebbrezza,
conduca a mano il ciclomotore per la pubblica via, in quanto la guida di un motoveicolo non postula
che il conducente lo inforchi ovvero vi si ponga a cavalcioni (Cass. pen., sez. IV, 09/01/2003, n.18794).
Rientra nella nozione di guida anche la semplice conduzione a mano di ciclomotore da parte del conducente,
risolvendosi pur sempre in una sua deliberata movimentazione e potendo creare rischi alla circolazione e
alla pubblica incolumità. (Nella specie l'imputato in stato di ebbrezza aveva condotto a mano il ciclomotore
sulla pubblica via) (Cass. pen., sez. IV, 09/01/2003, n.18794).
In conclusione. Nel momento in cui siete "allegri ed euforici", è preferibile lasciare le motociclette
in garage…………Spingerle, anche a motore spento, significa guidare sempre in stato ebbrezza!